IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge  27
dicembre 2002, n. 286 del 6  aprile  2009  recante  la  dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari  a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6  aprile
2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
aprile 2009 recante  la  dichiarazione  dello  stato  d'emergenza  in
ordine agli eventi sismici predetti; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009,  n.  3755  del  15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile  2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio  2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780  del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784  del  25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio  2009,  n.  3797  del  30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009,  n.  3805  del  3  settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15  settembre  2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813
del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009,  n.  3817  del  16
ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del  27
novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30
dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845  del  29  gennaio
2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010,  n.  3866
del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010 e 3877 del  12  maggio
2010; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi  previsti  sono  adottati  con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  per  quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.   26,   recante
disposizioni urgenti per la cessazione dello stato  di  emergenza  in
materia di rifiuti nella regione Campania,  per  l'avvio  della  fase
post emergenziale nel  territorio  della  regione  Abruzzo  ed  altre
disposizioni urgenti  relative  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri ed alla protezione civile; 
  Vista la nota della Gran Sasso Acqua S.p.A. del  9  febbraio  2010,
nonche' la nota del  Commissario  delegato  per  la  ricostruzione  -
Presidente della regione Abruzzo, del 20 maggio 2010; 
  Viste le note del vice commissario delegato -  sindaco  del  comune
dell'Aquila del 19 e 21 aprile 2010; 
  Vista la nota del Gabinetto del Ministro dell'interno del 29  marzo
2010; 
  Vista la nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
26 marzo 2010 e le note del Gabinetto del Ministro del  21  aprile  e
del 4 maggio 2010; 
  Viste le note dell'Ufficio legislativo  -  economia  del  Ministero
dell'economia e delle finanze del 26 e del 30 aprile 2010; 
  Viste le note del vice commissario, sindaco del comune dell'Aquila,
del 14 e del 21 maggio 2010; 
  Vista la nota della struttura per la  gestione  dell'emergenza  del
commissario delegato per la ricostruzione del 21 maggio 2010; 
  Ritenuto che permane la necessita' di assicurare gli interventi  di
soccorso e le attivita' necessarie al  superamento  della  situazione
emergenziale, tramite un adeguato contingente  di  Forze  Armate  che
tenga conto dell'attuale alloggiamento temporaneo  della  popolazione
interessata  alla   riparazione   o   ricostruzione   degli   edifici
danneggiati dall'evento calamitoso; 
  Ritenuto che la gestione della  ricostruzione  pesante,  anche  nei
centri storici, comporta la necessita' per le amministrazioni  locali
competenti  di  continuare  ad  avvalersi  dell'implementazione   del
personale gia' autorizzata nella fase della prima emergenza; 
  Visti il contratto n. 797, di rep. del 18 agosto 2009  e  gli  atti
aggiuntivi n. 967 di rep. del 9 aprile 2010 e  970  di  rep.  del  16
aprile 2010; 
  Preso atto dell'intervenuta risoluzione del citato contratto e  dei
relativi atti aggiuntivi, per grave  inadempimento  tra  la  stazione
appaltante e la societa' affidataria COSBAU S.p.A. avvenuta  in  data
21 maggio 2010 con nota DPC/ABI/40295; 
  Rilevato che detta risoluzione contrattuale si e'  resa  necessaria
in applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  136  decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  in   quanto   la   societa'
affidataria, in grave violazione, tra  l'altro,  di  quanto  disposto
dall'art. 118, comma 3, decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,
non provvedeva agli adempimenti ivi previsti, ed in  particolare  non
trasmetteva alla  stazione  appaltante  le  fatture  quietanzate  dei
subappaltatori,  e  cottimisti,  non  avendo  proceduto  ai  relativi
pagamenti,  ne'  dava   seguito   alle   sollecitazioni   provenienti
dall'Amministrazione, tanto da costringere  quest'ultima  prima  alla
sospensione dei  pagamenti  a  favore  del  soggetto  affidatario  e,
permanendo il comportamento omissivo,  alla  conseguente  risoluzione
del contratto; 
  Considerato  che  il  comportamento   inadempiente   della   COSBAU
rivestiva un particolare carattere di gravita' in  quanto  lo  stesso
comportava  insostenibili  ripercussioni  di  carattere  economico  a
carico dei soggetti subappaltatori, fornitori e cottimisti incaricati
della  realizzazione  delle  opere  necessarie  a   fronteggiare   la
gravissima situazione emergenziale in atto nella  regione  Abruzzo  a
seguito  del  violento  sisma,  nonche'  tutti   responsabili   della
costruzione di unita' abitative necessarie a  dare  ospitalita'  alla
popolazione sfollata; 
  Rilevata la negativa incidenza sulla fisiologica  prosecuzione  del
rapporto contrattuale tra stazione appaltante e societa' affidataria,
inconfutabilmente  riconosciuta  in  fattispecie  del  tutto  analoga
dall'Autorita' sui lavori pubblici con determinazione del  28  aprile
2004, n. 7, nell'ambito della  quale  l'inosservanza,  da  parte  del
soggetto affidatario, degli obblighi di cui sopra, rientranti a tutti
gli  effetti  tra  le  obbligazioni  che  l'impresa  assume  con   la
sottoscrizione  del  contratto,  in  caso  di  ascrivibilita'  ad  un
effettivo   mancato   pagamento   nei   confronti    dei    creditori
dell'appaltatore,  configura  un'ipotesi   di   grave   inadempimento
contrattuale; 
  Rilevato,  altresi',  che  l'Amministrazione  e'  istituzionalmente
interessata, sotto il profilo della  tutela  dell'interesse  pubblico
generale,  all'adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  dedotte   in
contratto, anche  ai  fini  del  completamento  delle  operazioni  di
collaudo in corso, e dunque anche di quelle che importino,  da  parte
dell'appaltatore, prestazioni nei confronti di soggetti terzi; 
  Considerato, pertanto, che nel caso di  specie  ricorrono  i  sopra
richiamati interessi generali, tanto piu' ove si abbia riguardo  alla
circostanza per cui a fronte della ultimazione dei lavori dedotti  in
contratto grazie all'attivita' prestata dai subappaltatori, fornitori
e cottimisti, le prestazioni di questi ultimi sono tuttora prive  del
dovuto  riconoscimento  in  termini  di  soddisfazione  del   credito
maturato; 
  Ritenuto, quindi, che, stante la necessita' da parte della P.A.  di
continuare ad avvalersi dell'opera dei suddetti  operatori  economici
per  la  prosecuzione  delle  opere  di  ricostruzione  della  citta'
devastata dall'evento sismico nonche' per gli  altrettanto  necessari
interventi di carattere manutentivo delle opere gia'  realizzate,  si
rende necessario ed urgente corrispondere a  detti  operatori  quanto
spettante  onde  evitarne,  tra  l'altro,   una   sicura   sofferenza
finanziaria idonea a  degenerare  e  a  tradursi  in  una  definitiva
incapacita' nella prosecuzione delle attivita' imprenditoriali; 
  D'intesa con la regione Abruzzo; 
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 3  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, il comma 5 e'  cosi'  sostituito:
«5. Per gli interventi  di  cui  all'art.  1,  comma  3,  i  soggetti
interessati possono ottenere un finanziamento agevolato. In tale caso
il credito di imposta e' commisurato  all'importo  ottenuto  sommando
alla  sorte  capitale  gli  interessi  dovuti  ed  il  contratto   di
finanziamento ha durata ventennale. Per  la  riparazione  dell'unita'
immobiliare  adibita   ad   abitazione   principale   l'importo   del
finanziamento non puo' superare il costo stimato  dell'intervento  di
riparazione, e comunque  il  limite  di  200.000  euro,  ivi  incluso
l'importo  relativo  agli  onorari  ed  alle   spese   notarili   per
l'accensione del finanziamento; per le spese eccedenti l'importo  del
finanziamento resta ferma la possibilita' di ottenere  il  contributo
diretto di cui all'art. 1, commi 1 e 3.». 
  2. All'art. 3  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, il comma 5 e'  cosi'  sostituito:
«5. Per gli interventi di  riparazione  o  ricostruzione  dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero  per  l'acquisto
di  una  nuova  abitazione  sostitutiva  dell'abitazione   principale
distrutta, i soggetti interessati possono ottenere  un  finanziamento
agevolato.  In  tale  caso  il  credito  di  imposta  e'  commisurato
all'importo ottenuto  sommando  alla  sorte  capitale  gli  interessi
dovuti  e  il  contratto  di  finanziamento  ha  durata   ventennale.
L'importo del  finanziamento  non  puo'  superare  il  costo  stimato
dell'operazione, e comunque il limite di 200.000  euro,  ivi  incluso
l'importo  relativo  agli  onorari  e   alle   spese   notarili   per
l'accensione del finanziamento; per le spese eccedenti l'importo  del
finanziamento resta ferma la possibilita' di ottenere  il  contributo
diretto di cui all'art. 1, commi 1 e 2.». 
  3. La  modalita'  del  finanziamento  agevolato  di  cui  ai  commi
precedenti  puo'  essere   richiesta   anche   successivamente   alla
presentazione della domanda di contributo, ovvero  al  riconoscimento
dello stesso da parte del comune.