IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010 e 3877 del 12 maggio 2010; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile; Vista la nota della Gran Sasso Acqua S.p.A. del 9 febbraio 2010, nonche' la nota del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo, del 20 maggio 2010; Viste le note del vice commissario delegato - sindaco del comune dell'Aquila del 19 e 21 aprile 2010; Vista la nota del Gabinetto del Ministro dell'interno del 29 marzo 2010; Vista la nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 marzo 2010 e le note del Gabinetto del Ministro del 21 aprile e del 4 maggio 2010; Viste le note dell'Ufficio legislativo - economia del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 e del 30 aprile 2010; Viste le note del vice commissario, sindaco del comune dell'Aquila, del 14 e del 21 maggio 2010; Vista la nota della struttura per la gestione dell'emergenza del commissario delegato per la ricostruzione del 21 maggio 2010; Ritenuto che permane la necessita' di assicurare gli interventi di soccorso e le attivita' necessarie al superamento della situazione emergenziale, tramite un adeguato contingente di Forze Armate che tenga conto dell'attuale alloggiamento temporaneo della popolazione interessata alla riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dall'evento calamitoso; Ritenuto che la gestione della ricostruzione pesante, anche nei centri storici, comporta la necessita' per le amministrazioni locali competenti di continuare ad avvalersi dell'implementazione del personale gia' autorizzata nella fase della prima emergenza; Visti il contratto n. 797, di rep. del 18 agosto 2009 e gli atti aggiuntivi n. 967 di rep. del 9 aprile 2010 e 970 di rep. del 16 aprile 2010; Preso atto dell'intervenuta risoluzione del citato contratto e dei relativi atti aggiuntivi, per grave inadempimento tra la stazione appaltante e la societa' affidataria COSBAU S.p.A. avvenuta in data 21 maggio 2010 con nota DPC/ABI/40295; Rilevato che detta risoluzione contrattuale si e' resa necessaria in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 136 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto la societa' affidataria, in grave violazione, tra l'altro, di quanto disposto dall'art. 118, comma 3, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non provvedeva agli adempimenti ivi previsti, ed in particolare non trasmetteva alla stazione appaltante le fatture quietanzate dei subappaltatori, e cottimisti, non avendo proceduto ai relativi pagamenti, ne' dava seguito alle sollecitazioni provenienti dall'Amministrazione, tanto da costringere quest'ultima prima alla sospensione dei pagamenti a favore del soggetto affidatario e, permanendo il comportamento omissivo, alla conseguente risoluzione del contratto; Considerato che il comportamento inadempiente della COSBAU rivestiva un particolare carattere di gravita' in quanto lo stesso comportava insostenibili ripercussioni di carattere economico a carico dei soggetti subappaltatori, fornitori e cottimisti incaricati della realizzazione delle opere necessarie a fronteggiare la gravissima situazione emergenziale in atto nella regione Abruzzo a seguito del violento sisma, nonche' tutti responsabili della costruzione di unita' abitative necessarie a dare ospitalita' alla popolazione sfollata; Rilevata la negativa incidenza sulla fisiologica prosecuzione del rapporto contrattuale tra stazione appaltante e societa' affidataria, inconfutabilmente riconosciuta in fattispecie del tutto analoga dall'Autorita' sui lavori pubblici con determinazione del 28 aprile 2004, n. 7, nell'ambito della quale l'inosservanza, da parte del soggetto affidatario, degli obblighi di cui sopra, rientranti a tutti gli effetti tra le obbligazioni che l'impresa assume con la sottoscrizione del contratto, in caso di ascrivibilita' ad un effettivo mancato pagamento nei confronti dei creditori dell'appaltatore, configura un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale; Rilevato, altresi', che l'Amministrazione e' istituzionalmente interessata, sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico generale, all'adempimento di tutte le obbligazioni dedotte in contratto, anche ai fini del completamento delle operazioni di collaudo in corso, e dunque anche di quelle che importino, da parte dell'appaltatore, prestazioni nei confronti di soggetti terzi; Considerato, pertanto, che nel caso di specie ricorrono i sopra richiamati interessi generali, tanto piu' ove si abbia riguardo alla circostanza per cui a fronte della ultimazione dei lavori dedotti in contratto grazie all'attivita' prestata dai subappaltatori, fornitori e cottimisti, le prestazioni di questi ultimi sono tuttora prive del dovuto riconoscimento in termini di soddisfazione del credito maturato; Ritenuto, quindi, che, stante la necessita' da parte della P.A. di continuare ad avvalersi dell'opera dei suddetti operatori economici per la prosecuzione delle opere di ricostruzione della citta' devastata dall'evento sismico nonche' per gli altrettanto necessari interventi di carattere manutentivo delle opere gia' realizzate, si rende necessario ed urgente corrispondere a detti operatori quanto spettante onde evitarne, tra l'altro, una sicura sofferenza finanziaria idonea a degenerare e a tradursi in una definitiva incapacita' nella prosecuzione delle attivita' imprenditoriali; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, il comma 5 e' cosi' sostituito: «5. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, i soggetti interessati possono ottenere un finanziamento agevolato. In tale caso il credito di imposta e' commisurato all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti ed il contratto di finanziamento ha durata ventennale. Per la riparazione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale l'importo del finanziamento non puo' superare il costo stimato dell'intervento di riparazione, e comunque il limite di 200.000 euro, ivi incluso l'importo relativo agli onorari ed alle spese notarili per l'accensione del finanziamento; per le spese eccedenti l'importo del finanziamento resta ferma la possibilita' di ottenere il contributo diretto di cui all'art. 1, commi 1 e 3.». 2. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, il comma 5 e' cosi' sostituito: «5. Per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale distrutta, i soggetti interessati possono ottenere un finanziamento agevolato. In tale caso il credito di imposta e' commisurato all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti e il contratto di finanziamento ha durata ventennale. L'importo del finanziamento non puo' superare il costo stimato dell'operazione, e comunque il limite di 200.000 euro, ivi incluso l'importo relativo agli onorari e alle spese notarili per l'accensione del finanziamento; per le spese eccedenti l'importo del finanziamento resta ferma la possibilita' di ottenere il contributo diretto di cui all'art. 1, commi 1 e 2.». 3. La modalita' del finanziamento agevolato di cui ai commi precedenti puo' essere richiesta anche successivamente alla presentazione della domanda di contributo, ovvero al riconoscimento dello stesso da parte del comune.